limiti
massimi delle quote di cooperative
D. Lgs.
15.06.1999 n. 206
G.U. n. 149 del 28.06.1999
Norme integrative e correttive del D. Lgs. 213/1998.
In particolare:
- sono stati adeguati i limiti massimi delle quote di cooperative
in 50.000 Euro, ed in 70.000 Euro per i soci delle cooperative di produzione e
lavoro, o di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione
di prodotti agricoli (art. 1, c. 2);
- e’ stato modificato l’art. 2485 c.c., prevedendosi che
il socio di S.r.l. ha diritto ad un voto per ogni euro (art. 1, c. 2);
- si e’ previsto che l’adeguamento
del capitale in Euro e’ deliberato dagli amministratori. Il relativo verbale e’
iscritto nel registro delle imprese previa omologazione, ma quest’ultima non e’
necessaria se la deliberazione e’ verbalizzata da notaio. Al notaio compete
l’onorario fisso di lire 80.000 previsto per i verbali di assemblee, oltre,
ovviamente, ai compensi e diritti per prestazioni accessorie, copie, art. 30,
ecc. (art. 2, c. 2);
- le deliberazioni adottate all’esclusivo fine della
conversione in Euro sono esenti da imposte di registro e bollo (art. 2, c. 4).